Deontologia

Codice deontologico per l’attivita’ di clowncare adottato dall’Associazione “Clowncare m’illumino d’immenso Onlus”

Premessa

L’Associazione “Clowncare m’illumino d’immenso Onlus” persegue lo scopo di promuovere l’umanità e la gioia di vivere, tramite l’esercizio del clowncare, del teatro tradizionale e di strada e dei laboratori per l’infanzia, nel rispetto della libertà e della dignità della persona e senza discriminazioni di età, etnia, sesso, religione, lingua, nazionalità, condizione sociale, ideologia o qualsiasi altra diversità, ivi comprese quella fisica e quella mentale (proprie di ogni individuo e dall’associazione stessa rispettate nella loro completezza) in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Doveri generali del dottore-clown

  • Art. 1 – Il dottore-clown (di seguito indicato con il termine di clown) ha il dovere di rispettare pienamente quanto descritto nella premessa, sia con il suo comportamento, sia con le sue parole, e si impegna a trasmettere tale spirito a chiunque incontri, ispirando gli altri attraverso le azioni ed il modo di affrontare le problematiche inerenti al proprio lavoro, tanto all’interno quanto all’esterno dell’ospedale.

  • Art. 2 – Il clown non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura e deve impegnarsi a denunciare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa venga. Inoltre, il clown che riveste cariche pubbliche non può avvalersi del proprio ruolo a scopo di vantaggio professionale.

  • Art. 3 – Il clown si impegna, nei confronti del paziente, a riconoscerne l’identità e a chiamarlo per nome e cognome. Si impegna inoltre a farsi identificare a propria volta attraverso la divisa, il cartellino di riconoscimento ed il naso rosso.

  • Art. 4 – Il clown ha il dovere di rispettare ciascun lavoratore del reparto ospedaliero e deve impegnarsi a non intralciare il normale svolgimento lavorativo proprio del reparto stesso, deve anzi armonizzare la propria azione con tale lavoro per aiutare a renderlo più agevole, sicuro ed efficace possibile.

  • Art. 5 – Il clown ha il dovere di lasciare libero ogni paziente, indipendentemente dall’età, di scegliere di volta in volta se farlo entrare nella sua camera oppure no.

  • Art. 6 – Il clown ha il dovere di informarsi sempre, prima di iniziare il suo lavoro in reparto, circa le patologie che incontrerà e di realizzare un diverso lavoro ed approccio in base alle differenti esigenze di ciascun paziente.

  • Art. 7 – Il clown ha il dovere di rispettare, come fa il medico, gli obblighi peculiari inerenti il segreto professionale (la documentazione e tutela dei dati e la loro comunicazione e diffusione come da Deontologia medica capo III artt. 9,10 e 11) poiché lavorando in ospedale e collaborando con i medici può venire a conoscenza di tali informazioni (vedi art. 6 della Deontologia del clown).

  • Art. 8 – Il clown ha il dovere di non dare ai pazienti consigli medici, tenendo sempre presente il proprio ruolo, che è quello di clown e non di medico.

  • Art. 9 – Il clown deve mirare ad attenuare, tramite il suo lavoro, la tensione dei pazienti che sono o saranno sottoposti ad esami invasivi o particolarmente fastidiosi, facilitando così il lavoro del personale medico e paramedico.

  • Art. 10 – Il clown deve adoperarsi per alleviare la tensione emotiva alla quale possono essere soggetti parenti o amici del malato, aiutandoli a superare eventuali momenti di crisi tramite il suo potere di sdrammatizzazione, sia dei locali che degli strumenti medici.

  • Art. 11 – Il clown deve ascoltare con attenzione e disponibilità chiunque abbia bisogno di lui e si impegna a stare vicino alle persone quando soffrono e quando hanno paura, rispettando la dignità e l’insicurezza altrui, garantendo riservatezza, competenza, abilità e umanità durante lo svolgimento del suo lavoro anche quando la medicina e la tecnica non bastano (vedi art. 14 della Deontologia del clown).

  • Art. 12 – Il clown deve agire con la consapevolezza che il suo lavoro non è stato concepito per stupire o creare consensi nell’opinione pubblica, ma dev’essere semplicemente guidato dal divertimento, dall’amore per l’umanità e dallo spirito altruistico, che in un dottore-clown dovrebbero essere innati.

  • Art. 13 – Il clown deve, in casi particolarmente difficili, consigliarsi con il personale di reparto e, nei casi psichiatrici, con lo psichiatra addetto alla cura, per approntare assieme a questi un programma dettagliato e preciso degli interventi di clown-terapia. Deve inoltre valutare progressivamente i risultati ed aggiornare o modificare, se necessario, tipologia di intervento in base ai risultati ottenuti.

  • Art. 14 – Il clown ha il dovere di ricercare un rapporto sereno ed attivo anche con il tema della morte, adoperandosi a comprenderne in prima persona la vera essenza. Nei riguardi del paziente, inoltre, dovrebbe diventare capace di un comportamento carico di rispetto, nella consapevolezza che anche un solo giorno di vita in più ha maggior valore di tutti i tesori dell’universo, ed inoltre che “Morire è il processo che inizia pochi minuti prima della morte, quando il cervello viene privato dell’ossigeno; tutto il resto è vivere” (Patch Adams – “Salute!” – Ed. Apogeo – pag. 99).

  • Art. 15 – Il clown deve obbligatoriamente essere coperto da assicurazione per eventuali danni a terzi onde evitare di coinvolgere, in problematiche inerenti ad errori materiali, la struttura sanitaria che si avvale del suo lavoro.

  • Art. 16 – Il clown è responsabile del proprio aspetto e del proprio abbigliamento, che deve sempre essere decoroso.

  • Art. 17 – Il clown deve indossare, in particolari situazioni, protezioni (mascherine, camici e soprascarpe idonei) che evitino contagi da un paziente all’altro o problemi di contaminazione in camere sterili.

  • Art. 18 – Gli strumenti di lavoro del clown devono essere facilmente lavabili e sterilizzabili, onde evitare eventuali contagi.

  • Art. 19 – Il clown ha il dovere di perseguire il miglioramento e l’affinamento continuo della propria arte, soprattutto mediante l’attento ascolto e l’umile osservazione delle reazioni di pazienti e congiunti, ricordando sempre che “l’umorismo spontaneo può essere offensivo” (Patch Adams – “Salute!” – Ed. Apogeo – pag. 82)

  • Art. 20 – Il clown si impegna ad organizzare, insieme al personale medico, riunioni mensili di valutazione del proprio lavoro e a considerare eventuali cambiamenti da apportare ad esso, in base alle diverse esigenze di ciascun reparto.

  • Art. 21 – Il clown si impegna ad affiggere in reparto una programmazione mensile dei suoi interventi, in modo che siano noti ai medici, agli infermieri, ai pazienti ed ai parenti, i giorni e gli orari della sua presenza in reparto.

Rapporti con lo sponsor

L’Associazione “Clowncare m’illumino d’immenso Onlus”, nel caso si avvalga di uno sponsor che sovvenzioni la sua attività in ospedale, deve attenersi alle regole di seguito elencate nella gestione di tale rapporto.

  • Art. 1 – Lo sponsor deve obbligatoriamente essere una ditta o una azienda eticamente corretta che non sovvenzioni sfruttamento del lavoro minorile o sfruttamento dell’uomo in generale, sfruttamento degli animali (ivi comprese anche la vivisezione e le sperimentazioni a carattere scientifico, farmacologico e cosmetico), che non sovvenzioni guerre o produca armi ed inoltre non deve essere coinvolta in processi o procedimenti giuridici che possano mettere in discussione quanto sopra elencato o comunque non rispetti tutti gli obblighi a cui si riferisce la premessa della deontologia stessa.

  • Art. 2 – Lo sponsor, qualora sia produttore di medicine, accessori o macchinari inerenti l’ambito medico ed ospedaliero, non deve pretendere che il clown pubblicizzi il suo prodotto o costringa l’ospedale ed i dottori a prescrizioni pilotate, in virtù del rapporto di sovvenzione dell’attività di clown-terapia.

  • Art. 3 – Il clown non deve distribuire in nessun caso materiale pubblicitario dello sponsor durante la sua attività in ospedale.

  • Art. 4 – Il rapporto economico che intercorre tra lo sponsor e l’associazione di clown deve essere noto alla direzione sanitaria dell’ospedale presso il quale il clown lavora.

  • Art. 5 – Qualora lo sponsor voglia fare pubblicità (manifesti, trasmissioni radiotelevisive o telepromozioni) sfruttando il nome del clown e dell’ospedale, il clown è tenuto obbligatoriamente a chiedere il consenso scritto alla direzione sanitaria dell’ospedale presso il quale lavora, ed in caso di diniego è tenuto a rinunciare a tali iniziative coinvolgenti l’ospedale stesso.

  • Art. 6 – Tutte le altre attività che non riguardano direttamente l’ospedale (manifestazioni pubbliche o private a scopo pubblicitario) possono essere mediate direttamente tra lo sponsor ed il clown, sempre nel rispetto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra.